Capo IV
Art. 11
11 / 13Controlli e sanzioni
In vigore dal 15 dic 1994
1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati rispettivamente dall' del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-21;394#art-11