Art. 10 · Verifiche periodiche
Capo IV

Art. 10

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Verifiche periodiche

In vigore dal 15 dic 1994
1. L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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