Art. 2
2 / 6Oggetto del regolamento
In vigore dal 15 dic 1994
1. Il Ministero può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;393#art-2