Art. 5 · Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP
Capo II

Art. 5

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Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP

In vigore dal 19 nov 1995
1. Sono devolute al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate: a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; b) direttive e pareri di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all' della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ad esclusione di quelle espressamente attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP: a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui all' della legge 26 dicembre 1969, n. 990; b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all', lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare: 1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui all'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896; 3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all', comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all', commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL e al vettoriamento, nonché dei parametri relativi allo scambio di energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto già del CIP. 4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all', comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è soppressa. 6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all' della legge 21 dicembre 1962, n. 1527. 7. È attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.

Note all'articolo

  • La L. 14 novembre 1995, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373#art-5