Art. 4 · Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES
Capo II

Art. 4

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Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES

In vigore dal 30 giu 1994
1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) di seguito indicate: a) definizione e coordinamento delle linee generali di cooperazione economica internazionale e di politica del commercio con l'estero, ivi compresa quella relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui all' della legge 24 maggio 1977, n. 227, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro; b) su proposta del Ministro degli affari esteri, nonché per quanto di competenza del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro, formulazione degli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, di cui all' della legge 26 febbraio 1992, n. 212. 2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le seguenti funzioni del soppresso CIPES: a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui all', comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; b) ripartizione ai sensi dell', comma 4, lettera A, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della disponibilità finanziaria anche in relazione a quanto disposto al riguardo dai successivi della stessa legge. 3. Le seguenti funzioni del soppresso CIPES sono attribuite al Ministro del commercio con l'estero: a) emanazione delle direttive alla SACE, di concerto con i Ministeri degli esteri e del tesoro, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE e dei programmi-Paese approvati dal Ministro degli affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli interventi di cui all', comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100. 4. È attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la seguente funzione del soppresso CIPES: a) concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373#art-4