Art. 3 · Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET
Capo II

Art. 3

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Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET

In vigore dal 30 giu 1994
1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) di seguito indicate: a) emanazione delle direttive di cui all', comma 1, lettere a), b), e), f) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186; b) aggiornamento, con periodicità triennale, del piano generale dei trasporti di cui all', comma 1, lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186; c) valutazione di conformità dei piani e programmi che prevedano interventi comunque incidenti sul settore dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle proprie direttive di cui all', comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186; d) approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all', comma 3, della legge 4 giugno 1991, n. 186. 2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET. 3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni del soppresso CIPET: a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali di cui all' della legge 13 febbraio 1987, n. 26; b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186; c) indirizzi sull'attività di ricerche e studi degli istituti con specializzazione nel settore dei trasporti di cui all', comma 1, lettera n), della legge 4 giugno 1991, n. 186; d) determinazioni concernenti il piano quinquennale per gli interporti di cui all' della legge 4 agosto 1990, n. 240.
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