Art. 13 · Norma finale
Capo IV

Art. 13

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Norma finale

In vigore dal 30 giu 1994
1. Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, già attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale. 2. Sono, altresi, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore. 3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali. 4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall', commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento. 5. Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell', comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 30
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373#art-13