Art. 7 · Tempo del pagamento

Art. 7

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Tempo del pagamento

In vigore dal 10 dic 1994
1. I pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Il tempo può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli debbono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l'esercizio dei previsti controlli amministrativi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contratti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici". 3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato anche nel corso o prima dell'inizio della prestazione, previe adeguate garanzie e ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati ad altre scadenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-7