Art. 2 · Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo

Art. 2

2 / 5

Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo

In vigore dal 11 dic 1994
Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo 1. Nei casi in cui l'importazione e l'esportazione di prodotti agro-alimentari sia dai regolamenti comunitari subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, tale titolo è rilasciato dal Ministero del commercio con l'estero conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;366#art-2