Art. 3 · Procedimento di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Art. 3

Abrogato3 / 13

Procedimento di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

In vigore dal 22 gen 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364#art-3