Titolo II›Capo I
Art. 4
4 / 17Presupposti per il rilascio
In vigore dal 23 ago 1994
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica.
2. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all', commi 7 e 8 della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-4