Titolo III›Capo II
Art. 16
16 / 17Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
In vigore dal 23 ago 1994
1. La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.
2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all' della legge, è dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-16