Art. 13 · I s t r u t t o r i a
Titolo IIICapo I

Art. 13

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I s t r u t t o r i a

In vigore dal 23 ago 1994
1. L'ingegnere capo della competente sezione dell'Unmig, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonché ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi. 3. Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico. 4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485#art-13