Art. 8 · Conferimento dei permessi
Titolo IICapo I

Art. 8

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Conferimento dei permessi

In vigore dal 4 feb 1995
1. Fatto salvo quanto stabilito dall' del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all', commi 2 e 3. 2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso è accordato d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-8