Titolo II›Capo I
Art. 6
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In vigore dal 4 feb 1995
1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-6