Titolo II›Capo I
Art. 5
5 / 20D o m a n d a
In vigore dal 4 feb 1995
1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonché degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.
Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-5