Art. 2 · D e f i n i z i o n i
Titolo ICapo I

Art. 2

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D e f i n i z i o n i

In vigore dal 4 feb 1995
1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-2