Titolo IV›Capo I
Art. 19
19 / 20Norme abrogate
In vigore dal 4 feb 1995
ARTICOLO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/12/1994, N. 292
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Nota redazionale
Il presente articolo è stato soppresso dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 15/12/1994, n. 292 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-19