Art. 18 · Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
Titolo IIICapo II

Art. 18

18 / 20

Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

In vigore dal 4 feb 1995
1. La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall' del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente. 3. La decadenza del titolare dalla concessione è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centoquaranta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento. 4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-18