Art. 11 · Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
Titolo IICapo II

Art. 11

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Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

In vigore dal 4 feb 1995
Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia. 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di riduzione volontaria dell'area del permesso, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall' del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di riduzione volontaria dell'area, entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell'Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente. 3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento. 4. Il Ministero provvede con proprio decreto all'accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell'Unmig.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-11