Art. 10 · Termine del procedimento
Titolo IICapo I

Art. 10

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Termine del procedimento

In vigore dal 4 feb 1995
1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-10