Art. 21 · Contratti di ricerca e contributi
Capo VI

Art. 21

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Contratti di ricerca e contributi

In vigore dal 29 lug 1994
1. L'Istituto ha facoltà di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca. 2. L'Istituto può inoltre concedere, con le modalità indicate dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessità. 3. I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o società e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico. 4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati a trattativa privata. I contratti predetti possono: a) avere, in relazione ai programmi di ricerca da svolgere, durata pluriennale; b) prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche e alle esigenze degli enti e società commissionari, che siano concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino al 50 per cento del corrispettivo; c) prevedere che la rispondenza dell'attività svolta dai commissionari all'oggetto contrattuale, sia verificata, anche in corso d'opera, da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti; d) prevedere, in ispecie nel caso di contratti di durata pluriennale, che sia compiuta una valutazione periodica sull'andamento generale delle ricerche e delle sperimentazioni da parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto; e) contenere apposite clausole tese a favorire un rapido ed efficace trasferimento dei risultati conseguiti. 5. I finanziamenti accordati alle università, agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette università od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa è tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto. 6. Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attività svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza. 7. L'Istituto ha la facoltà di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestività una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione. 8. L'Istituto ha la facoltà di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-21