Capo IV
Art. 17
17 / 32Attività di ricerca finanziata
In vigore dal 29 lug 1994
1. L'attività di ricerca scientifica svolta dall'Istituto è altresì finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell', distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità - I.S.P.E.S.L. ed è ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-17