Art. 14 · Attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Capo III

Art. 14

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Attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

In vigore dal 29 lug 1994
1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto. 2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi. 3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti. 4. Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonché un compenso determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
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