Art. 1 · Compiti ed attribuzioni
Capo I

Art. 1

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Compiti ed attribuzioni

In vigore dal 29 lug 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l', comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Compiti ed attribuzioni 1. Le attività dell'I.S.P.E.S.L. di cui all', comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono integrate e coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, dall' della legge 12 agosto 1982, n. 597, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare: a) relativamente all', comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'attività di consulenza è effettuata attraverso: 1) la definizione di criteri, modalità e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali; 2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico; b) relativamente all', comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi è attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità; c) relativamente all', comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, già di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorità di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario; d) relativamente all', comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresì anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonché attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate; e) relativamente all', comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'Istituto esplica attività di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformità delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attività di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie; f) nell'ambito dei compiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell' del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformità in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione; g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunità europea, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f) agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale; h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformità dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale; i) la certificazione, di cui all', comma 4, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie. 2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate: a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento; b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalità conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità, tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa; c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definita, in particolare, riguardano attività di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unità sanitarie locali e presidi multizonali, università, enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese. L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicità ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.
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