Art. 8 · Termini dei procedimenti

Art. 8

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Termini dei procedimenti

In vigore dal 27 dic 1994
1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-8