Art. 13
13 / 15Norme transitorie
In vigore dal 27 dic 1994
1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, ancorchè la relativa istruttoria sia stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine di cui all' comma 9 e all' comma 2 decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il riesame dei procedimenti istruttori ancora in corso è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini di cui all', comma 12, ed all', comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-13