Art. 4
4 / 7Attività di vigilanza
In vigore dal 15 dic 1994
1. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente può richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.
2. Il Ministero competente ai sensi del comma 1 può, con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attività qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.
3. In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente , informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 può ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;389#art-4