Titolo I›Capo I
Art. 2
2 / 18Definizioni
In vigore dal 15 dic 1994
1. Ai sensi dell', comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "regio decreto", il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382#art-2