Art. 13 · Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale
Titolo IIICapo I

Art. 13

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Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale

In vigore dal 15 dic 1994
Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale 1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382#art-13