Art. 2 · Oggetto del regolamento

Art. 2

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Oggetto del regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al libro I del regolamento stesso, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;347#art-2