Art. 5 · Controlli e sanzioni

Art. 5

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Controlli e sanzioni

In vigore dal 5 dic 1994
1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle misure di semplificazione previste dal presente regolamento. 2. Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di autorizzazione alla concessione di borse di studio, premi e sussidi non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'inosservanza del termine può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati rispettivamente dall' del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Storico versioni

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