Art. 3 · Disciplina del procedimento

Art. 3

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Disciplina del procedimento

In vigore dal 5 dic 1994
1. Quando nelle attività indicate nell' della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, il datore di lavoro, in accordo con il personale interessato e d'intesa con le organizzazioni sindacali, individuate secondo criteri fissati dal Ministero, comunica all'ufficio periferico competente del Ministero, la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana. 2. Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;339#art-3