Art. 2
2 / 9Motivi dell'incarico e soggetti destinatari
In vigore dal 23 giu 1994
1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-2