Art. 3 · Abrogazione di norme

Art. 3

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Abrogazione di norme

In vigore dal 5 dic 1994
1. Ai sensi dell', comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 12 dell' della legge 11 aprile 1986, n. 113. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 7 aprile 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quello massimo previsto dal comma 2 dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;337#art-3