Art. 2 · Procedimento di concessione

Art. 2

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Procedimento di concessione

In vigore dal 5 dic 1994
1. I progetti di cui al comma 1 dell' della legge 11 aprile 1986, n. 113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto. 2. In deroga al comma 3 dell' del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1 dell' della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
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