Regolamento›Titolo III
Art. 6
10 / 258Decano del Congresso
In vigore dal 30 giu 1994
Decano del Congresso
1. L'Amministrazione postale del paese sede del Congresso suggerisce la designazione del Decano del Congresso d'intesa con l'Ufficio internazionale. Il consiglio esecutivo procede in tempo utile all'approvazione di questa nomina.
2. All'apertura della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non ha eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-6