Art. 5 · Osservatori
RegolamentoTitolo III

Art. 5

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Osservatori

In vigore dal 30 giu 1994
Osservatori 1. Possono partecipare rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle deliberazioni del Congresso. 2. Gli osservatori delle organizzazioni internazionali intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni quando sono dibattute questioni che interessano le organizzazioni. Negli stessi casi possono essere ammessi alle sedute delle commissioni gli osservatori delle organizzazioni internazionali se la commissione interessata lo consente. 3. I rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette stabilite secondo l', paragrafo 1 della Costituzione sono altresì ammessi come osservatori se ne manifestano il desiderio. 4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-5