Regolamento
Art. 30
2 / 258Modifica della Costituzione
In vigore dal 30 giu 1994
Modifica della Costituzione
1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e
relative alla presente Costituzione devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
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Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989
2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un
protocollo addizionale e salvo decisione contraria di questo Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati nel corso dello stesso Congresso. Esse sono ratificare il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti du questa ratifica sono trattati secondo la norma prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-30