Art. 22 · Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale
RegolamentoTitolo III

Art. 22

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Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale

In vigore dal 30 giu 1994
Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto successivamente in una o più sedute che hanno luogo lo stesso giorno. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero necessario di scrutini affinché un candidato ottenga la maggioranza. 2. Sono considerati come Paesi membri presenti e votanti quelli che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese i considerazione nel conto dei voti necessari per costituire la maggioranza e neanche le schede bianche o nulle. 3. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la metà del numero dei voti espressi in conformità con il paragrafo 2, l'elezione è rinviata ad una ulteriore seduta durante la quale non si terrà conto delle astensioni e delle schede bianche o nulle. 4. Il candidato che ad un giro di scrutinio ha ottenuto il numero minore di voti, e eliminato. 5. In caso di uguaglianza dei voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare, per tentare di spareggiare i candidati ex aequo, la votazione vertente unicamente su questi candidati. Se il risultato e negativo, decide la sorte. Il sorteggio e effettuato dal Presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-22