Regolamento›Titolo III
Art. 18
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In vigore dal 30 giu 1994
Quorum
1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni è costituito dalla metà dei Paesi membri rappresentati al congresso ed aventi diritto di voto.
2. Per le votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'unione.
3. Per quanto concerne gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum richiesto per l'apertura delle sedute e per le votazioni è costituito dalla metà di Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione,e che hanno diritto di voto.
4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare non sono considerate assenti in vista della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-18