Art. XIII · Risarcimento
ProtocolloTitolo VI

Art. XIII

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Risarcimento

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIII Risarcimento 1. In deroga all', l'America (Stati Uniti) l'Angola, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Bolivia, il Botswana, il Brunei Darussalam, il Canada, la Repubblica Dominicana, Dominique, El Salvador, Fidji, la Gambia, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Granada, il Guatemala, la Guiana, Kiribati, il Lesotho, Malawi, Malta Mauritius, Nauru, il Nigeria, l'Uganda, la Papuasia -Nuova Guinea, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Granadine le isole Salomon, le Seychelles, Sierra Leone, lo Swaziland, Trinità e Tobago, la Zambia e lo Zimbabwe hanno facoltà di non pagare un'indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nel loro servizio. 2. In deroga all', paragrafo 8, l'America (Stati Uniti) è autorizzata a conservare il diritto del mittente ad un risarcimento per i colli con valore dichiarato dopo consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario. 3. L'Amministrazione postale del Brasile è autorizzata a non applicare l' per quanto concerne la responsabilità in caso di avaria, compresi i casi di cui agli . 4. L'America (Stati Uniti) quando opera a titolo di Amministrazione intermediaria, è autorizzata a non pagare un'indennità di risarcimento alle altre Amministrazioni in caso di perdita, di manomissione o di avaria dei colli son valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in pieghi chiusi.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xiii