Art. VI · Quote supplementari
ProtocolloTitolo VI

Art. VI

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Quote supplementari

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo VI Quote supplementari 1. Ogni pacco inoltrato per via di superficie o per via aerea a destinazione della Corsica, dei Dipartimenti francesi di oltremare, dei Territori francesi di oltre mare e delle Collettività di Mayotte e di S. Pierre e Miquelon è soggetto ad una quota territoriale di arrivo pari al massimo alla quota francese corrispondente. Se tale pacco e inoltrato in transito attraverso la Francia continentale esso e inoltre sottoposto alla riscossione delle seguenti quote e spese supplementari: a) pacco "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito francese: 2 - la quota marittima francese corrispondente al livello di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettività in causa; b) pacco aereo 1 - la quota territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettività in oggetto. 2. Ogni pacco che utilizza i servizi automobilistici trans-desertici Iraq-Siria è soggetto alla riscossione di una quota supplementare speciale così stabilita: Parte di provvedimento in formato grafico riscuotere una quota supplementare di 0,65 DTS oltre alle quote territoriali di transito di cui all's, paragrafo 1, per ogni pacco in transito dal lago Nasser attraverso lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan). 4. Ogni pacco inoltrato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe e soggetto alla riscossione delle seguenti quote supplementari: a) pacco "via superficie" 1 - quota territoriale di transito danese 2 quota marittima danese corrispondente al livello di distanza che divide la Danimarca e le isole Feroè; b) pacco- aereo - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca e le isole Feroè. 5. L'Amministrazione postale del Cile è autorizzata a percepire una quota supplementare di 2,61 DTS al massimo per chilogrammo per il trasporto dei colli destinati all'isola di Pasqua. 6. Ogni pacco inoltrato per via terra o via superficie, in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madeira e delle Azzorre è soggetto alla riscossione di quote e delle seguenti spese supplementari: a) pacchi "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito portoghese; 2 - la quota marittima portoghese corrispondente al livello di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa; b) pacchi aerei 1 - la quota territoriale di transito portoghese 2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aero-postale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione. 7. I pacchi indirizzati alla province insulari delle Grandi Canarie e di Tenerife, inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale, sono soggetti alla riscossione, oltre alla quota territoriale di arrivo corrispondente, delle seguenti quote supplementari: a) pacchi "via superficie" 1 - la quota territoriale di transito spagnola; 2 - la quota marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marittime; b) pacchi aerei - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle province insulari considerate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-vi