Art. 1 · Adesione alla Costituzione
ProtocolloTitolo III

Art. 1

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Adesione alla Costituzione

In vigore dal 30 giu 1994
PROTOCOLLO FINALE DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE All'atto di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo unico Adesione alla Costituzione I Paesi-membri dell'Unione che non hanno firmato la Costituzione possono aderirvi in ogni tempo. Lo strumento di adesione e indirizzato per via diplomatica al Governo del paese sede dell'Unione e tramite quest'ultimo, ai Governi dei Paesi membri dell'Unione. In fede di che, i Plenipotenziari di cui sopra hanno redatto il presente Protocollo che avrà lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del paese sede dell'Unione. Un esemplare ne sarà consegnato a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Vienna,il 10 luglio 1964. Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 35 a 40.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-1