Convenzione
Art. 85
145 / 258Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai pieghi chiusi.
In vigore dal 30 giu 1994
Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai pieghi chiusi.
1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e fissato a 0,568 millesimi di DTS al massimo per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso e applicato in proporzione alle frazioni di chilogrammo.
2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono calcolate in base al tasso di base effettivo (inferiore ed al massimo uguale al tasso di base fissato al paragrafo 1) ed alle distanze chilometriche menzionate nella "Lista delle distanze aeropostali" da una parte e d'altra, in base al peso lordo di questi pieghi; non si terrà conto, se del caso, del peso dei sacchi collettori.
3. Le spese dovute per il trasporto aereo all'interno del paese di destinazione sono se del caso, fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo unitario include tutte le spese di trasporto aereo all'interno del paese a prescindere dall'aeroporto di arrivo dei pieghi, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra. Esso è calcolato sulla base dei tassi effettivamente pagati per il trasporto della corrispondenza all'interno del paese di destinazione, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna. La distanza media ponderata è calcolata dall'Ufficio internazionale in funzione del peso lordo totale dei pieghi via aerea che giungono nel paese di destinazione, compresa la corrispondenza che non viene successivamente inoltrata per via aerea all'interno di questo paese.
4. Le spese dovute per il trasporto aereo, tra due aeroporti di uno stesso paese dei pieghi via aerea in transito possono altresì essere fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo è calcolato in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo del corriere all'interno del paese di transito, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete aerea interna del paese di transito. La distanza media ponderata è determinata in funzione del peso lordo di tutti i pieghi via aerea che transitano attraverso il paese intermediario.
5. L'importo delle spese di cui ai paragrafi 3 e 4 non può superare nell'insieme quelle effettivamente pagate per il trasporto.
6. I prezzi per il trasporto aereo internazionale ed interno, ottenuti moltiplicando il tasso di base effettivo per la distanza e che serve a calcolare le spese di cui ai paragrafi 2,3 e 4, sono arrotondati al decimale superiore se il numero formato dalle cifre dei centesimi e dei millesimi e pari o superiore a 50; essi sono arrotondati al decimale inferiore in caso contrario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-85