Art. 80 · Spese di transito dei pieghi deviati o disguidati
Convenzione

Art. 80

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Spese di transito dei pieghi deviati o disguidati

In vigore dal 30 giu 1994
Spese di transito dei pieghi deviati o disguidati I pieghi deviati o disguidati sono considerati per quanto concerne il pagamento delle spese di transito, come se avessero seguito il loro iter normale; le Amministrazioni che partecipano al trasporto di tali pieghi non hanno quindi alcun diritto di riscuotere a tal riguardo, abbuoni da parte delle Amministrazioni speditrici, ma queste ultime rimangono debitrici delle relative spese di transito per le Amministrazioni postali del cui tramite si servono regolarmente. Tuttavia nel caso di pieghi deviati o disguidati inoltrati, le Amministrazioni che rispediscono questi pieghi potranno se lo desiderano, reclamare il pagamento delle spese di transito presso l'Amministrazione di origine, che potrà a sua volta farsi rimborsare dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore nell'inoltro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-80