Art. 76 · Servizi straordinari. Trasporto multimodale
Convenzione

Art. 76

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Servizi straordinari. Trasporto multimodale

In vigore dal 30 giu 1994
Servizi straordinari. Trasporto multimodale 1. Le spese di transito specificate all'articolo 72 non si applicano al trasporto per mezzo di servizi straordinari specialmente istituiti o gestiti da una Amministrazione postale a richiesta di una o più altre Amministrazioni. Le condizioni di questa categoria di trasporto sono regolate a seconda della convenienza, nei vari casi, di comune accordo tra le Amministrazioni interessate. 2. Se i pieghi di superficie provenienti da una Amministrazione sono nuovamente inoltrati tramite mezzi di trasporto sia territoriali che marittimi, le condizioni di questo inoltro successivo sono oggetto di un accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-76