Art. 75 · Esenzione da spese di transito e spese terminali
Convenzione

Art. 75

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Esenzione da spese di transito e spese terminali

In vigore dal 30 giu 1994
Esenzione da spese di transito e spese terminali Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii di corrispondenza postale relativa al servizio postale menzionati all' lettera b) gli invii postali non recapitati rinviati all'origine in pieghi chiusi nonché gli invii di sacchi postali vuoti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-75