Art. 74 · Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonché gli invii misti
Convenzione

Art. 74

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Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonché gli invii misti

In vigore dal 30 giu 1994
Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonché gli invii misti 1. Se un tasso uniforme per gli invii LC/AO e utilizzato ai sensi dell' paragrafo 2, lettere a) e c) questo tasso è ugualmente applicabile agli invii prioritari, agli invii non prioritari ed agli invii misti. 2. Qualora tassi separati per gli invii LC e gli invii Ao siano utilizzati in virtù dell', paragrafo 2, lettere b) e c), il paese di origine ed il paese di destinazione possono, in base ad un. accordo bilaterale, decidere che i tassi applicabili agli invii prioritari ed agli invii non prioritari siano fissati sulla base della effettiva consistenza del traffico. In mancanza d'intesa, si applicano le disposizioni di cui all' paragrafi 2, lettere b) e c) e 3. In questo caso, gli invii prioritari sono assimilati ai LC e gli invii non prioritari agli AO. 3. Per quanto riguarda gli invii misti scambiati in virtù dell', paragrafo 12, le spese terminali sono pagate in, base ad un accordo bilaterale tra i paesi interessati. 4. Se un'Amministrazione decide di non avvalersi più del sistema di ripartizione della corrispondenza in LC e AO, preferendo un sistema basato sulla precedenza e che questo sistema produca effetti sulle spese terminali in base ai paragrafo 2, il nuovo sistema potrà essere introdotto solo il 1 gennaio o il 1 luglio a patto che l'Ufficio internazionale ne sia stato informato con almeno tre mesi di anticipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-74