Convenzione
Art. 68
131 / 258Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento.
In vigore dal 30 giu 1994
Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento.
1. L'Amministrazione responsabile o per conto della,quale viene effettuato il pagamento in conformità con l' è tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento e che è denominata Assicurazione pagatrice, l'importo dell'indennità corrisposta all'avente diritto secondo i limiti stabiliti all' paragrafo 3; questo versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi dall'invio della notificazione del pagamento.
2. Se l'onere dell'indennità deve essere sopportato da più Amministrazioni in conformità con gli , l'intera indennità dovuta deve essere corrisposta all'Amministrazione pagante, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non può stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente.
Spetta a questa Amministrazione ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuno di esse per il risarcimento all'avente diritto.
3. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono accordarsi per lasciare in toto l'onere del danno all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.
4. il rimborso all'Amministrazione creditrice è effettuato secondo le norme di pagamento di cui all'.
5. Se la responsabilità e stata riconosciuta, come pure nel caso previsto all', paragrafo 4, l'importo dell'indennità può ugualmente essere ricuperato d'ufficio dall'Amministrazione responsabile per mezzo di un qualsiasi conto, sia direttamente, sia per il tramite un'Amministrazione che scambia regolarmente conti con l'Amministrazione responsabile.
6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennità, l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Se, un anno dopo la data di spedizione dell'autorizzazione di pagamento dell'indennità, l'Amministrazione pagatrice non ha comunicato la data e l'importo del pagamento o non ha addebitato il conto dell'Amministrazione responsabile, l'autorizzazione è considerata senza effetto e l'Amministrazione che l'ha ricevuta non ha più il diritto di reclamare il rimborso dell'indennità eventualmente pagata.
7. L'Amministrazione la cui responsabilità sia stata regolarmente accertata, e che ha in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennità, deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento.
8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennità pagate ai mittenti e per le quali hanno dato il benestare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-68